C’è chi la chiama maternità facoltativa, chi invece fa riferimento più in generale al congedo parentale, ma il concetto è sempre lo stesso. Si tratta di un diritto riconosciuto indistintamente a mamme e papà che lavorano e permette loro di richiedere un periodo di riposo. Potranno così fermarsi e smettere di lavorare per prendersi cura del nuovo arrivo in famiglia, sfruttando questo concedo entro i primi 12 anni di vita del bambino.
In questo approfondimento scopriremo chi può fare richiesta, e quali sono le caratteristiche che descrivono la maternità facoltativa.
Come funziona la maternità facoltativa
Tutte le donne con una carriera professionale attiva che sono diventate mamme possono astenersi dal lavoro, ma con quali tempistiche? A partire dal mese che precedere la presunta data del parto fino ai 4 mesi successivi. Più in generale è bene precisare che ci sono tre diverse possibilità tra le quali scegliere:
- 2 mesi prima e 3 mesi dopo il parto;
- Un mese prima e 4 mesi dopo;
- Nessuna assenza prima del parto e 5 mesi dopo la nascita del bebè.
Per il primo congedo sarà garantita un’indennità erogata dall’INPS e il valore dell’importo dipende dal tipo di categoria alla quale appartengono i genitori lavoratori. In molti casi l’indennità viene anticipata dal datore di lavoro. Sia la madre che il padre potranno richiederla nello stesso momento, oppure fare domanda in momenti diversi per non lasciare solo il bambino per diverse mensilità. Il tutto varia in base alle proprie esigenze.
Quali genitori possono fare richiesta?
Il diritto all’astensione dal lavoro è riconosciuto a tutte le mamme che hanno un contratto attivo come dipendente, ma anche al padre per un periodo (continuativo o frazionato) che non superi i mesi previsti. Si rivolge anche alle madri adottive o affidatarie che hanno pari diritti delle mamme biologiche. A prescindere dall’età di bambino al momento dell’adozione si potrà fare domanda entro i primi 12 anni dal suo ingresso in famiglia.
Al contrario invece non sarà considerata valida la richiesta da parte di disoccupate o mamme con un lavoro sospeso, e in particolare le lavoratrici domestiche.
E le lavoratrici con Partita iva? Anche loro hanno il diritto alla maternità purché abbiano versato i contributi per il mese precedente a quello che sancisce l’inizio del congedo. L’indennità in questo caso è erogata in cinque mensilità retribuite all’80% del reddito dichiarato due anni prima rispetto alla domanda del congedo. È anche offerto il diritto a un congedo parentale di 6 mesi, durante i quali può ricevere un compenso pari al 30% della retribuzione.
Come si richiede il congedo?
Sono previste diverse modalità per inoltrare la domanda:
- In via telematica attraverso il sito dell’INPS;
- Contattando l’INPS al numero 803164 da rete fissa o al numero 06164 164 da cellulare. È possibile chiamare dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 20:00, oppure il sabato dalle 8:00 alle 14:00.
- Tramite CAF e Patronati.
In ogni caso è doveroso inoltrare la richiesta prima dell’effettivo inizio del congedo. Non dimentichiamo poi che la lavoratrice dovrà dare anche un preavviso al datore di lavoro, che non potrà mai essere inferiore a 5 giorni nel caso di un congedo parentale mensile e giornaliero. Ciò significa che se la domanda viene fatta dopo aver iniziato il periodo di maternità, saranno pagati sono i giorni successivi alla data di presentazione. Quindi se hai iniziato il congedo in data 1 marzo, ma la domanda è presentata l’11, saranno pagati solo i giorni che vanno dall’11 marzo in poi.